L’accertamento della sufficiente capacità professionale, qualora non sia presunta ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge, è effettuato mediante il superamento di un esame-colloquio. L'esame-colloquio di cui all'articolo 23, comma 2, della legge è sostenuto davanti a una commissione composta dal dirigente del Servizio Vigilanza e promozione dell'attività agricola o di un suo delegato nonché da almeno due funzionari del medesimo servizio.
Per lo svolgimento dell’esame-colloquio gli interessati presentano domanda al Servizio Vigilanza e promozione dell'attività agricola. La domanda deve contenere le indicazioni riguardanti le generalità del richiedente, la zona di esercizio dell’attività agricola e gli indirizzi produttivi praticati.